Gestione Separata INPS, aggiornate le aliquote per il 2021
L’Inps, con la Circolare n. 12 del 05.02.2021, ha reso noto le aliquote contributive da applicare per l’anno 2021 agli iscritti alla Gestione Separata Inps.
L’Inps, con la Circolare n. 12 del 05.02.2021, ha reso noto le aliquote contributive da applicare per l’anno 2021 agli iscritti alla Gestione Separata Inps.
La Regione Lombardia con Finlombarda intende sostenere, attraverso la sottoscrizione di Minibond, in compartecipazione con Investitori Istituzionali e/o Investitori Istituzionali Convenzionati, le imprese lombarde che decidono di ricorrere a un canale alternativo a quello tradizionale bancario per finanziare i propri piani di investimento.
Con decreto interministeriale Mise-Mef del 04.12.2020, pubblicato in GU il 27.01.2021, viene ridefinita la disciplina attuativa della misura “Autoimprenditorialità”, diretta a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile (under 36) o femminile (indipendentemente dall’età).
Su IPSOA Quotidiano, nell’ambito dello Speciale Legge di Bilancio 2021, è stato pubblicato un articolo a firma del dott. Davide Bertolli e del dott. Simone Evangelista in tema di riallineamento fiscale e conseguenze dello stesso.
Dicesi “riallineamento” l’adeguamento del minor valore fiscale di dati beni al valore civilistico, ossia il maggior valore al quale gli stessi risultano iscritti in bilancio. Storicamente, il riallineamento è applicabile solamente ai beni materiali e ai beni immateriali giuridicamente tutelabili.
La Legge di Bilancio 2021 introduce novità in merito, prevedendo una deroga che include tra i valori riallineabili quelli relativi all’avviamento e ad altre attività immateriali risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019.
L’art. 1 commi da 219 a 226 della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha apportato una interessante modifica al regime fiscale dei PIR (Piani individuali di risparmio a lungo termine) con l’intento di incentivare ulteriormente la sottoscrizione dei c.d. PIR alternativi, di cui al comma 2-bis dell’art. 13-bis del D.L. n. 124/2019, mediante il riconoscimento di un credito d’imposta corrispondente a minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati ai sensi dell’art. 67 del TUIR, relativamente agli strumenti finanziari qualificati, purché siano detenuti per almeno cinque anni e il relativo credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite nei medesimi strumenti finanziari.
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