Rimborso addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica 2010-2011

I Tribunali di Milano e Mantova, con le ultime pronunce di fine 2020, hanno confermato l’orientamento formatosi in seno alla Corte di Cassazione, a partire dalle sentenze dalla stessa emesse nell’ottobre e novembre 2019 (rubricate con il n. 15198/2019, n. 27099/2019 e n. 27101/2019), in riferimento all’illegittimità delle accise provinciali sull’energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011, poi abolite dal 2012. L’illegittimità è scaturita da una indicazione della UE (Direttiva 2008/118/CE) sulle modalità di prelievo del tributo adottate in quel periodo.

Con tali pronunce, i Tribunali di merito hanno reso concreto e piuttosto celere, circa 4-6 mesi dal deposito del ricorso giudiziale, il recupero delle somme indebitamente versate dall’utente finale a titolo di addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica.

Pertanto, le aziende cui sia stata indebitamente addebitata tale imposta addizionale negli anni 2010 e 2011, sono ancora in tempo per esperire in sede civilistica l’ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio.

L’azione giudiziale, come chiarito dalle sentenze di merito, risulta essere, ad oggi, l’unico mezzo per ottenere il rimborso.