Imposta di bollo sulle e-fatture: modificati i termini di versamento e definite le modalità di integrazione
Con il DM 4.12.2020, pubblicato sulla G.U. 19.12.2020 n. 314, sono stati definiti, a decorrere dall’1.1.2021, i nuovi termini ordinari per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, nonché le procedure che verranno adottate dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione dei documenti che non recano l’evidenza dell’imposta dovuta.
A seguito delle nuove disposizioni, il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento. Il versamento dell’importo dovuto sulle e-fatture relative al secondo trimestre solare deve essere eseguito, invece, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al trimestre.
In sintesi, facendo riferimento al 2021, il tributo dovuto per:
- il 1° trimestre, deve essere versato entro il 31.5.2021;
- il 2° trimestre, entro il 30.9.2021;
- il 3° trimestre, entro il 30.11.2021;
- il 4° trimestre, entro il 28.2.2022.
- per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre solare dell’anno di riferimento, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 euro;
- per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250 euro.
Con riferimento alle fatture inviate al SdI dall’1.1.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta “, informando il cedente/prestatore o l’intermediario delegato, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre. Quest’ultimo, a sua volta potrà comunicare eventuali variazioni entro l’ultimo giorno del primo mese successivo. Quanto al secondo trimestre, il soggetto passivo potrà presentare la comunicazione di variazione dati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.
L’Agenzia renderà noto al debitore l’ammontare del tributo complessivamente dovuto, entro il giorno 15 del secondo mese successivo al primo, terzo e quarto trimestre ed entro il 20 settembre dell’anno per le e-fatture inviate nel secondo.