Cashback con avvio sperimentale nel mese di dicembre 2020
Con il D.M. n. 156/2020, pubblicato sulla G.U. del 28 novembre 2020, sono finalmente note le disposizioni attuative della disciplina del c.d. “cashback”, che prevede l’erogazione di rimborsi ai privati per l’effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante.
Possono aderire al programma, esclusivamente su base volontaria, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni e servizi da esercenti mediante strumenti di pagamento elettronici (carte di debito, di credito, prepagate, ecc.) al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.
Per aderire al programma gli interessati sono tenuti a:
- scaricare l’“AppIO” ed effettuare l’accesso tramite le credenziali Spid o la Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0);
- effettuare la registrazione al programma cashback (la registrazione al programma può essere effettuata anche tramite la banca, l’ufficio postale o gli altri soggetti che emettono carte e app di pagamento), inserendo il proprio codice fiscale nonché gli estremi identificativi degli strumenti elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti e il codice Iban sul quale si vogliono ricevere gli accrediti.
La partecipazione al programma ha inizio al momento dell’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato dall’aderente e può concludersi in qualunque momento, tramite la cancellazione dal programma, a cura dello stesso soggetto.
Il decreto prevede una fase sperimentale, c.d. “cashback di Natale”, con avvio dall’8 dicembre 2020 e che si concluderà il 31 dicembre 2020.
Nel periodo sperimentale, uno specifico rimborso viene riconosciuto a coloro che effettuano, mediante strumenti di pagamenti elettronici, un numero minimo di 10 transazioni. Il rimborso, erogato nel mese di febbraio, è pari al 10% dell’importo di ciascuna transazione, considerando le sole transazioni di importo non superiore a 150 euro. Le transazioni di ammontare superiore rilevano solamente fino alla soglia di 150 euro.
Ai fini della determinazione del rimborso, per il periodo sperimentale di dicembre 2020, il valore complessivo massimo delle transazioni effettuate è pari a 1.500 euro.
A partire da gennaio 2021, prenderà il via la disciplina vera e propria, la quale sarà suddivisa in tre semestri:
- 1° gennaio 2021-30 giugno 2021;
- 1° luglio 2021-31 dicembre 2021;
- 1° gennaio 2022-30 giugno 2022.
Per ciascun semestre, potranno accedere al rimborso i soli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tal caso, il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro cadauna. Le transazioni rilevanti sono quantificate in misura massima pari a 1.500 euro e il rimborso sarà erogato entro il sessantesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo semestrale.
È, inoltre, istituito un rimborso speciale (c.d. “supercashback”) pari a euro 1.500 per i primi 100.000 partecipanti che, in ciascun periodo di riferimento, avranno realizzato il maggior numero di transazioni mediante strumenti di pagamento elettronici.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link.