Definite le ipotesi di rifiuto della fattura elettronica da parte della PA

Con il Decreto n. 132 del 24.8.2020 del Mise, pubblicato sulla G.U. n. 262 del 22.10.2020, sono state definite le cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche amministrazioni, nonché le modalità attraverso le quali tale rifiuto deve essere comunicato al cedente o prestatore.
Le nuove disposizioni hanno lo scopo di evitare rigetti impropri delle fatture da parte delle PA e entrano in vigore dal 6.11.2020.
Il DM 132/2020 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche ricevute dai propri fornitori esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

  • se la fattura è riferita a un’operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  • in caso di omessa o errata indicazione del CIG (codice identificativo di gara) o del CUP (codice unico di progetto) in fattura;
  • in caso di omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
  • in caso di omessa o errata indicazione del codice AIC e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
  • in caso di omessa o errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Il Mise ha inoltre espressamente stabilito che il rifiuto della fattura non è ammesso nelle ipotesi in cui gli elementi informativi possano essere corretti mediante le “procedure di variazione” previste dall’art. 26 del DPR 633/72.

Il rigetto del documento da parte della PA dovrà essere comunicato secondo le modalità previste dall’Allegato B al DM 55/2013 (§ 4.5), consultabile al seguente link, ed entro il termine ivi indicato di 15 giorni.

Inoltre, per effetto delle nuove regole, le PA saranno altresì tenute a indicare nella notifica la specifica causa del rigetto della fattura, riportando una delle casistiche di cui sopra.