Contributo a fondo perduto: rimessione in termini per taluni contribuenti

Con la Risoluzione n. 65 del 12.10.2020, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che alcune tipologie di contribuenti possono essere riammessi al c.d. contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020, inviando l’apposita istanza a mezzo PEC alla Direzione provinciale competente.

Ricordiamo che il contributo di cui trattasi doveva essere chiesto mediante istanza da presentare con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 13 agosto 2020.

In ragione delle segnalazioni pervenute, l’Agenzia delle Entrate rimette in termini le seguenti casistiche:
– “istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante”;
– “istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore (es. per IBAN riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente), in quanto il sistema l’ha respinta per decorrenza termini”.

I contribuenti interessati dovranno quindi presentare, anche mediante intermediario delegato, apposita istanza volta alla revisione in autotutela dell’esito del rigetto o dell’ammontare del contributo erogato sulla base dell’istanza già presentata entro il termine di cui sopra, indicando altresì “i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto”.

Successivamente, l’istanza sarà valutata e potrà essere disposta l’erogazione del contributo oppure confermato il rigetto.