Sanzioni in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC entro il 1° ottobre 2020
L’art. 37 del D.L. n. 76/2020 (C.D. “Decreto Semplificazioni”) convertito nella L. n. 120/2020 ha disposto l’obbligo:
- per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle imprese entro l’1.10.2020; la mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo e una sanzione amministrativa da 206 a 2.064 € per le società e da 30 a 1.548 € per le imprese individuali.
- per i professionisti che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) all’Albo o elenco di appartenenza, al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dall’Ordine o Collegio di appartenenza. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, l’Albo o l’Elenco sarà costretto a sospendere il professionista fino alla comunicazione del domicilio.
Nel nostro ordinamento era già previsto il suddetto obbligo, ma mancava uno specifico impianto sanzionatorio. Invitiamo pertanto chi non avesse ancora provveduto ad effettuare gli adempimenti di cui sopra, per non incorrere nell’applicazione delle sanzioni previste.