“Ecobonus” e “Sismabonus”: detrazione per tutti gli immobili delle imprese
Con la Risoluzione n. 34 del 25.6.2020, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la posizione finora assunta con riferimento alla spettanza del c.d. “ecobonus” per gli immobili delle imprese.
Negli ultimi anni, l’Amministrazione Finanziaria aveva sostenuto, alimentando un considerevole contenzioso, che l’ecobonus spettasse esclusivamente in relazione ai fabbricati strumentali delle imprese, con esclusione quindi degli immobili merce e patrimoniali destinati alla locazione.
Recependo l’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha superato i chiarimenti forniti nei precedenti documenti di prassi precisando che la detrazione IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli antisismici spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione. In altre parole, le agevolazioni competono sia per gli immobili “strumentali”, che per i “beni merce” e quelli “patrimoniali”.
Nella risoluzione sopra citata viene inoltre chiarito che, nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo, riesaminando le controversie pendenti e abbandonando le pretese erariali incentrate sulla tipologia di immobile oggetto di intervento.