Chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione Iva nelle cessioni di beni impiegati nell’emergenza sanitaria
Di seguito l’approfondimento di Maria Cristina Chioda.
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L’art. 124 del D.L. Rilancio ha disposto che in via transitoria le cessioni di determinati beni impiegati nell’emergenza sanitaria siano da considerare “esenti” dall’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.
Tale disposizione è valida con decorrenza dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore del D.L. Rilancio) e sino al 31 dicembre 2020, con riferimento, ai fini IVA, ad operazioni di cessione di beni effettuate ai sensi dell’art. 6 del Dpr n. 633/72, limitatamente ai beni elencati all’art. 124 del D.L. in questione.
Una volta esaurito questo regime transitorio, a decorrere dall’1gennaio 2021 alle operazioni di cessione dei predetti beni verrà applicata l’aliquota IVA ridotta del 5%.
Nel dettaglio, l’elenco dei beni agevolabili riportato all’art. 124 del DL “Rilancio” comprende: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratori elettrici; centrali di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografi portatili; elettrocardiografi; tomografi computerizzati; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici); termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzioni idroalcoliche in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
È opportuno sottolineare che la formulazione di tale elenco è tassativa, per cui i beni per i quali è ammessa l’agevolazione devono corrispondere in modo puntuale alle tipologie indicate in elenco.
Sebbene l’elencazione dei prodotti sia tassativa, è formulata in modo non chiaro, posto che il decreto, per l’individuazione tecnica dei beni, fa riferimento a taluni nomi di prodotti citati nell’elenco di beni ammessi all’importazione in esenzione da dazio, pubblicato dalla Commissione Europea e aggiornato al 5 maggio scorso, richiamato dalla Relazione illustrativa.
La classificazione doganale, consultabile al seguente link, può costituire pertanto l’unico supporto per individuare correttamente i beni in esenzione da imposta.
In merito alle caratteristiche specifiche del meccanismo di esenzione con diritto alla detrazione (detto anche ad aliquota zero), la sua applicazione comporta che il fornitore da una parte non addebiti l’IVA sulla cessione e dall’altra scarichi l’IVA pagata a monte per acquistare, importare o produrre i beni in questione.
Quanto all’espressione “esenti dall’imposta sul valore aggiunto” riportata nell’articolo 124 del D.L. Rilancio, bisogna chiarire che con questa scelta puramente lessicale il legislatore ha inteso esplicitare che le cessioni in questione non scontano l’IVA, senza tuttavia riferirsi in alcun modo ai casi di esenzione previsti dall’art.10 del D.P.R. n.633/72 ed alla relativa disciplina; pertanto, le operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 124 del D.L. Rilancio concorreranno alla formazione del volume di affari IVA e le relative fatture dovranno essere registrate ai fini IVA sia dal fornitore che dal cliente ed incluse sia nella Lipe che nella dichiarazione annuale IVA.
A questo proposito è dunque consigliabile indicare in fattura la dicitura “acquisti esenti emergenza COVID ex art.124 D.L. n. 34/2020”, che attualmente corrisponde nel file xml della fattura elettronica al campo Natura N4.
Si evidenzia inoltre che le fatture esenti emesse ai sensi dell’art.124 del Decreto Rilancio scontano l’imposta di bollo di 2 euro qualora l’importo fatturato sia superiore a 77,47 euro.
Una annotazione specifica è infine necessaria per quanto riguarda il regime IVA applicabile alle operazioni di cessione di mascherine.
In proposito occorre infatti fare riferimento alle 3 diverse tipologie esistenti di tali dispositivi:
1 – Mascherine FFP2 o equivalenti;
2 – Mascherine chirurgiche a marcatura CE
3 – Mascherine di collettività, per uso a scopo precauzionale, con funzione filtrante ma prive di marchio CE, prodotte in deroga alle vigenti disposizioni sull’immissione in commercio e non soggette a validazione da parte dell’INAIL o dell’Istituto Superiore di Sanità.
Ciò premesso, si precisa che alla vendita di mascherine chirurgiche (anche se prive di marchio CE ma autorizzate in deroga dall’Istituto Superiore di Sanità) e di mascherine FFp2/FFp3 (ugualmente anche se prive di marchio CE ma autorizzate in deroga, in questo caso, dall’Inail) si applica l’esenzione da IVA, mentre la vendita di mascherine destinate all’uso di collettività prive della marcatura CE dovrebbe essere soggetta alla aliquota IVA del 22%.
In attesa di necessari chiarimenti e conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate, rimaniamo in ogni caso a disposizione per qualsiasi necessità di approfondimento.
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