Chiarimenti dell’Agenzia in merito alla prova delle cessioni intra-comunitarie
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12 dello scorso 12 maggio, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove regole (c.d. “Quick Fixes”) introdotte dal Regolamento UE 1912/2018, con decorrenza 1° gennaio 2020, introdotte con l’intento di attenuare almeno in parte le incertezze che da sempre affliggono l’ambito degli scambi intracomunitari di beni.
Dette regole, lo ricordiamo, prevedono l’applicazione di una presunzione di avvenuto trasporto dei beni in un altro stato comunitario, qualora il cedente sia in possesso di diversi corredi documentali non contraddittori e provenienti da soggetti indipendenti (venditore, trasportatore e acquirente), a seconda che la cessione sia effettuata con modalità “franco fabbrica” o “franco destino”.
Con la circolare in commento, l’Agenzia ha fornito alcuni importanti chiarimenti di seguito brevemente riepilogati:
- La presunzione di avvenuto trasporto può essere riconosciuta anche per le operazioni realizzate ante 1° gennaio 2020 qualora il contribuente possieda il corredo documentale richiesto dalla nuova norma.
- E’ sempre esclusa l’applicazione della presunzione qualora nel trasporto non intervenga il vettore quale terza parte indipendente rispetto a venditore e acquirente.
- L’amministrazione finanziaria ha sempre la facoltà di disconoscere la presunzione nel caso in cui, pur essendo presenti tutti i documenti richiesti, essa riscontri irregolarità o falsificazioni o venga comunque in possesso di prove, dalle quali risulti che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato.
- Infine, in tutti i casi in cui la presunzione non fosse applicabile, l’Agenzia chiarisce che potrà comunque trovare applicazione la precedente prassi nazionale applicata sino al 31/12/2019, secondo la quale il contribuente può provare la cessione intra-comunitaria con ogni mezzo idoneo a dimostrare in modo incontrovertibile l’effettivo trasporto dei beni nell’altro stato comunitario.