Cessione gratuita di prodotti alimentari a enti di beneficenza e Onlus: corretto trattamento contabile e fiscale

  • Studio Bertolli
  • 29 Aprile 2019

Approfondimento a cura di Davide Bertolli

Premessa e inquadramento della fattispecie

Un’impresa, operante nel campo alimentare, cede gratuitamente i propri prodotti ad associazioni riconosciute e Onlus aventi fini di beneficenza e assistenza.
In alcuni casi, i prodotti ceduti non sono più idonei alla commercializzazione per la prossimità della data di scadenza, per difetti di packaging o altre imperfezioni che non ne inficiano la consumabilità, mentre, in altri casi, i prodotti oggetto di cessione gratuita sono prodotti finiti, idonei alla vendita.

Si rende necessario distinguere due casistiche, ciascuna soggetta ad uno specifico trattamento in materia di imposte dirette e IVA:
1) la cessione gratuita di prodotti alimentari non più commercializzabili per difetti di confezionamento, di etichettatura o data di scadenza ormai prossima;
2) la cessione gratuita di prodotti ancora idonei alla commercializzazione.

1. Cessione gratuita di prodotti alimentari non più commercializzabili a ONLUS e altri soggetti che perseguono finalità di beneficienza e assistenza

Ai fini delle imposte dirette, trova applicazione l’art. 13, comma 2, D.Lgs 460/1997, modificato dall’art. 16, comma 5, Legge 166/2016, ai sensi del quale: “Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici … destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro … che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del TUIR. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché  della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti”.

Tale disposizione, in riferimento a prodotti alimentari non commercializzabili per difetti o altri vizi, sebbene del tutto idonei al consumo, consente all’impresa produttrice di cederli gratuitamente ai soggetti indicati, evitando che detta cessione rilevi ai fini della determinazione dei ricavi. In sostanza, i prodotti saranno considerati come distrutti ed eliminati dal ciclo produttivo. Per tali cessioni non dovrà essere rilasciata alcuna quietanza, tuttavia, la norma prevede l’obbligo di emissione di un DDT o documento equipollente, per ogni singola cessione.

Ai fini IVA, trova applicazione l’art. 6, comma 15, Legge n. 133/1999, recentemente modificato dall’art. 16 della Legge 166/2016, ai sensi del quale si considerano distrutti e quindi esclusi dal campo di applicazione dell’Iva: “I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonchè per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli enti pubblici nonchè agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso forme di mutualità”.

Non essendo necessario il rilascio di alcuna fattura, notula o quietanza, non trova applicazione l’imposta di bollo.

2. Cessione gratuita di prodotti alimentari idonei alla commercializzazione a ONLUS e altri soggetti che perseguono finalità di beneficienza e assistenza

La cessione gratuita di prodotti idonei alla commercializzazione, ancorchè effettuata a soggetti Onlus, non rientra nell’applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 460/1997, ma viene regolamentata, ai fini delle imposte dirette, dall’art. 100, comma 2, lettera a) del TUIR, secondo il quale sono deducibili dal reddito: “le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato”.

Pertanto, entro il citato limite, le donazioni effettuate, anche in natura, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

Per quanto concerne l’imponibilità IVA, fino al 31/12/2017, era in vigore la previsione di cui all’art. 2, comma 2, del DPR 441/1997, ai sensi del quale:
Le cessioni previste dall’articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalità:
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro 15.000 o si tratti di beni facilmente deperibili (es. alimentari);
b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato (DDT o documento equipollente); c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l’ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b)”
.

A decorrere dall’01/01/2018, la citata norma risulta abrogata proprio al fine di rendere meno onerosa e complessa la procedura di cessione gratuita dei beni, ritenendo sufficiente, in luogo della documentazione di cui sopra, che i prodotti siano stati effettivamente ceduti alle Onlus o altri enti riconosciuti aventi esclusivamente finalità benefiche.

Per tali cessioni, trova quindi applicazione l’art. 10, comma 1, n. 12 del DPR 633/1972, ai sensi del quale sono esenti da imposta: “le cessioni gratuite di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus”.

Le stesse, pertanto, dovranno essere documentate con regolare fattura in esenzione dall’imposta, indicando il costo di produzione o di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, con conseguente indetraibilità totale dell’IVA pagata sugli stessi. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, dette fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, utilizzando il codice TD01, e sulle stesse dovrà essere assolta l’imposta di bollo virtuale.