L’impresa sociale ai sensi del D.LGS. 112/2017 – Aspetti contabili, amministrativi e di controllo

  • Studio Bertolli
  • 26 Febbraio 2019

Approfondimento a cura di M.Cristina Chioda

Le “imprese sociali” sono soggette agli obblighi contabili ordinariamente previsti per le imprese, sia relativamente alla tenuta delle scritture contabili che alla redazione e pubblicazione del bilancio, a cui si devono inoltre accompagnare la redazione e la pubblicazione del “bilancio sociale”.

Infatti, l’articolo 9 del D.Lgs 112/2017 pone a carico dell’impresa sociale l’obbligo di tenuta delle scritture contabili (individuate, attraverso il richiamo alle norme codicistiche, nel libro giornale e nel libro degli inventari), nonché l’obbligo di redazione e pubblicizzazione – presso il Registro Imprese – del bilancio d’esercizio, in ossequio alle corrispondenti norme del Codice Civile. Il bilancio di esercizio deve essere redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423, 2435-bis o 2435-ter del Codice Civile, ossia rispettivamente in forma ordinaria, in forma abbreviata o in base alla normativa prevista per le micro imprese.

Inoltre, indipendentemente dalle dimensioni, l’impresa sociale è inoltre tenuta a predisporre e pubblicizzare (anche attraverso il proprio sito internet), il bilancio sociale, da redigersi in coerenza ai criteri stabiliti da specifiche linee guida, che verranno definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (secondo le previsioni contenute nella Legge 106/2016). Saranno pertanto gli orientamenti delineati in tale decreto a definire i modelli di bilancio sociale che potranno essere adottati in base a differenti requisiti di attività, tipologia e dimensione delle imprese sociali.

La funzione essenziale del bilancio sociale è in ogni caso quella di fornire una puntuale rappresentazione delle attività svolte dall’impresa sociale nei confronti dei beneficiari delle sue prestazioni e di tutti gli interlocutori sociali coinvolti, al fine di esprimere una attendibile valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti prodotti sulla comunità di riferimento, in rapporto a finalità ed obiettivi ben individuati e con proiezioni temporali su breve, medio e lungo periodo.

Pur nella chiarezza del quadro di riferimento in cui le imprese sociali si collocano sotto il profilo della tenuta dei conti e della redazione del bilancio, con piena assimilazione al regime ordinario delle imprese, la specifica identità di questi soggetti suggerisce l’opportunità, per maggior completezza e trasparenza (anche interna all’impresa sociale stessa), che contabilità e bilancio seguano un’impostazione funzionale ad evidenziare la distinzione tra l’attività stabile e principale di impresa di interesse generale e le attività che invece si differenziano da questa, comprese le risultanze delle raccolte fondi; analoga esigenza di completezza prevedono inoltre l’utilità di una doppia pubblicazione del bilancio dell’ente di Terzo Settore commerciale, che oltre a quella presso il Registro Imprese prevede anche la pubblicazione presso il Registro di Terzo Settore.

  1. Organi di controllo interno

Con specifico riguardo ai controlli interni, la nuova disciplina ha apportato rilevanti modifiche rispetto all’assetto in precedenza delineato dal D.Lgs. n. 155/2006.

In particolare, l’articolo 10 del D.Lgs. 112/2017 stabilisce l’obbligatorietà per tutte le imprese sociali di qualsiasi dimensione di nominare uno o più sindaci in possesso dei requisiti e con l’insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza stabiliti dalla normativa codicistica (art 2397, comma 2 e 2399 Codice Civile).

In aggiunta ai poteri e doveri propri dell’organo di controllo interno, come definiti dal Codice Civile (quali l’osservanza della legge e dello statuto, corretta amministrazione ed adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile), i sindaci dell’impresa sociale sono chiamati ad esercitare compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa (con particolare riguardo a quelle disposizioni del decreto in esame che maggiormente connotano la qualifica di impresa sociale), nonché ad attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida in materia che verranno stabilite con apposito decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Rispetto alla disciplina previgente, il nuovo ordinamento ha inteso operare un rafforzamento del sistema dei controlli interni all’impresa sociale, da un lato eliminando il riferimento alle soglie di rilevanza dimensionale di cui all’articolo 2435-bis del codice civile e dall’altro ampliando i compiti dell’organo preposto all’azione di controllo, affinché l’esercizio della vigilanza sia adeguatamente rispondente all’interesse pubblico che rappresenta la specifica connotazione del distinto regime giuridico proprio dell’impresa sociale.

Il superamento delle soglie dimensionali fissate dal sopra citato articolo 2435-bis del Codice Civile assume invece rilevanza ai fini dell’assoggettamento dell’impresa sociale, oltre all’obbligo del controllo interno appena descritto, all’obbligo del controllo contabile da parte dei revisori legali o società di revisione o da sindaci iscritti nell’apposito registro.

Sia per la funzione di controllo interno, svolta dal collegio sindacale, che per quella di controllo contabile, la disciplina applicabile all’organizzazione che esercita l’attività di impresa sociale è in ogni caso corrispondente a quella più restrittiva prevista dalla normativa per ciascun tipo giuridico (ad esempio, per l’impresa sociale costituita in forma di Società per Azioni).

E’ inoltre significativo sottolineare che l’obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale vige anche nei confronti delle cooperative sociali che hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 2491 del 22 febbraio 2017; diversamente, non sono invece applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 112/2017 in tema di organi di controllo interno, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative.

Degne di segnalazione sono anche le previsioni dell’articolo 15 in materia di attività di monitoraggio e di ricerca, con l’attribuzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di una funzione di raccordo con le altre pubbliche amministrazioni, al fine di programmare l’esercizio dell’azione ispettiva.

Pur considerando che il comma 4 dello stesso articolo 15 demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione dettagliata della disciplina a cui dovrà uniformarsi l’attività ispettiva, giova ricordare come il D.Lgs. 112/2017 fissi già alcuni principi fondamentali di tale attività, tra i quali la periodicità annuale della frequenza minima delle ispezioni e la conformità del resoconto dell’ispezione ad un preciso modello di verbale anch’esso demandato alla definizione tramite decreto ministeriale.

Nell’eventualità in cui all’esito dell’ispezione vengano accertate violazioni, il comma 6 dell’articolo 15 prevede che il soggetto esercente l’attività ispettiva proceda a diffidare l’impresa sociale alla regolarizzazione delle difformità riscontrate entro un congruo termine. Qualora le irregolarità rilevate siano insanabili o non siano state sanate nel termine indicato nella diffida, il Ministro dispone la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio residuo (dedotto, nelle imprese sociali societarie, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato), nonché dei dividendi deliberati e non distribuiti, al fondo di cui all’art. 16 o in alternativa alla Fondazione Italia Sociale di cui all’art. 15, comma 8. Da tale circostanza consegue inoltre la cancellazione dell’impresa sociale dall’apposita sezione del Registro delle Imprese. Contro questi provvedimenti, è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo (art. 15, comma 9).