Fatturazione elettronica: assolvimento dell’imposta di bollo

L’imposta di bollo sulle fatture, dovuta qualora il documento sia di importo superiore ad Euro 77,47 e il relativo corrispettivo non sia assoggettato ad IVA, deve essere versata secondo le modalità e i termini previsti dal DM 17.6.2014.

Tal disposizione è stata modificata dal DM 28.12.2018, il quale ha stabilito che, per le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019, il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato trimestralmente, anziché annualmente, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare.

Secondo le nuove disposizioni, l’ammontare dell’imposta dovuta sarà reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA e il versamento potrà avvenire, alternativamente:

  • mediante il servizio disponibile nell’area riservata, con addebito sul c/c bancario o postale;
  • mediante F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Nella tabella che segue si riepilogano le scadenze di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel 2019, tenendo conto del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che scadono di sabato o in giorno festivo.

Trimestre di riferimento Scadenza versamento
gennaio-marzo 2019 23.04.2019
aprile-giugno 2019 22.07.2019
luglio-settembre 2019 21.10.2019
ottobre-dicembre 2019 20.01.2020

Sulla fattura elettronica va riportata la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17.6.2014” compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file XML.