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Deducibilità degli interessi passivi nella fusione per incorporazione – Diritto 24 – 5 dicembre 2018

Pubblichiamo l’articolo a firma di Maria Cristina Chioda, Partner dello Studio, scritto per Diritto 24

La fattispecie di una fusione per incorporazione di una società che deduce gli interessi passivi con le limitazioni previste dall’art. 96 del TUIR in una società non tenuta all’osservanza di tali limitazioni ha trovato importanti riferimenti nella recente risposta ad istanza di interpello n. 62 dell’Agenzia delle Entrate, datata 5 novembre 2018.

Tra gli elementi di maggior rilevanza che emergono da tale pronunciamento, assume particolare significato l’indicazione che gli interessi passivi sostenuti negli esercizi precedenti la fusione nonché nell’esercizio stesso in cui la fusione produce efficacia continuano ad essere soggetti al regime della società “di provenienza”.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate fa riferimento ad una società che esercita l’attività di gestione di interporti e che, per espressa deroga normativa (art. 96 comma 5 del TUIR), deduce integralmente gli interessi passivi.

Nel corso del 2017, con effetto fiscale retroattivo all’1 gennaio dello stesso esercizio, la società in questione ne ha incorporata un’altra, interamente posseduta e sottoposta, fino alla fusione, al regime ordinario di deducibilità limitata degli interessi passivi, di cui all’art.96 del TUIR.

Quale primo elemento di rilevanza, occorre sottolineare che il regime ordinario previsto per i soggetti IRES dall’art.96 del TUIR comporta la deducibilità in ciascun periodo di imposta degli interessi passivi e degli oneri assimilati, con limitazione posta fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati.

L’eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica. Dall’ambito di applicazione della norma in esame sono esclusi i soggetti elencati al comma 5 dell’art. 96, tra i quali le “società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni“.

Pertanto secondo l’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla decorrenza fiscale e contabile che si è voluta attribuire agli effetti dell’operazione di fusione, gli oneri finanziari relativi all’esercizio ed ai periodi d’imposta antecedenti la fusione stessa restano vincolati alle ordinarie regole di deduzione degli oneri finanziari di cui ai commi da 1 a 4 del citato articolo 96. Nella fattispecie in questione, la società incorporante deve quindi dedurre gli interessi prodotti dall’incorporata nel limite degli interessi attivi e, per l’eccedenza, entro la misura del 30% del ROL, determinando tali parametri con esclusivo riferimento ai valori contabili post fusione inerenti la società incorporante, comprensivi di quelli ereditati dall’incorporata.

Ne consegue che il regime fiscale di tali interessi rimarrebbe quello tipico della società di origine, indipendentemente dalla circostanza che la fusione venga retrodatata o meno.

In altri termini, se una società non soggetta alle limitazioni della deducibilità degli interessi passivi previste dall’art. 96 del TUIR (nella fattispecie, una società per la gestione di interporti) incorpora una società tenuta all’osservanza di tali limitazioni, si configura una situazione in cui:

  • gli interessi passivi non dedotti dalla società incorporata si trasferiscono, quale posizione soggettiva, alla società incorporante;
  • quest’ultima li può dedurre osservando le regole proprie della società “di provenienza” (nella fattispecie, nel limite degli interessi attivi e del 30% del ROL);
  • non è quindi possibile, per la società incorporante, dedurre in modo integrale tali interessi se il ROL non è “capiente”.

Ristrutturazioni edilizie: online il portale ENEA e la Guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate

L’ENEA, in data 21 novembre 2018, ha attivato il portale dedicato alla trasmissione delle informazioni relative agli interventi edilizi e tecnologici che siano anche volti al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati nell’anno 2018, per i quali è prevista la possibilità  di beneficiare della detrazione Irpef del 50% ai sensi
 dell’ art. 16-bis del TUIR (c.d. “bonus ristrutturazioni“).
Attraverso il nuovo sito, raggiungibile all’ indirizzo https://ristrutturazioni2018.enea.it, devono essere trasmessi telematicamente all’ENEA i dati degli interventi ultimati nell’anno solare 2018, secondo le seguenti tempistiche:
  • entro il 19 febbraio 2019, per gli interventi ultimati dal 1 gennaio 2018 al 21 novembre 2018 compreso;
  • entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, per gli interventi conclusi dal 22 novembre 2018.
Sul sito dell’ENEA è a disposizione dei contribuenti un portale informativo che contiene informazioni, documenti, guide e link a materiali utili in tema di detrazioni fiscali per il risparmio energetico.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato, nell’apposita sezione del proprio sito, la versione aggiornata al 23 novembre 2018 della GuidaRistrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali“, che illustra le regole per usufruire delle diverse agevolazioni fiscali previste relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, aggiornate con le novità  di più recente introduzione, tra cui anche gli obblighi informativi nei confronti dell’ENEA.

Si segnala, infine, che il disegno di Legge di Bilancio 2019, soggetto attualmente all’iter parlamentare di approvazione e quindi suscettibile di modifiche, prevede all’articolo 11 la proroga al 31 dicembre 2019 delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, nella misura del 50% e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.