Obbligo di pagamento tracciato anche per l’indennità di trasferta

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota prot. n. 7369 del 10/09/2018, rivolta al proprio personale ispettivo, ha precisato che le somme corrisposte dal datore di lavoro ai propri dipendenti a titolo di indennità di trasferta, a fronte della loro natura “mista” (risarcitoria e retributiva) devono essere ricomprese nell’ambito degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni di cui alla Legge di Bilancio 2018 (si veda nostra Newsletter n. 38). Pertanto, anche tali pagamenti non possono essere effettuati per mezzo di denaro contante.

Al contrario, le somme corrisposte al lavoratore a diverso titolo, quali quelle riferite a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (ad esempio anticipi e/o rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio) avendo natura restitutiva potranno continuare ad essere corrisposte in contanti.