Archive : Maggio 2018

Davide Bertolli

La nicchia degli immobili religiosi: il Dott. Davide Bertolli intervistato su Monitor Immobiliare

Il tema degli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici è complesso: se in precedenza rappresentavano una componente fondamentale per lo svolgimento delle opere, oggi, a causa della diminuzione dei religiosi e della riduzione delle attività svolte, in molti casi rappresentano un onere pesante cui far fronte, per via di imposte gravose ed elevate spese di gestione (spesso trattasi di immobili di interesse storico-artistico).
Nel quadro di una generale riorganizzazione degli enti e delle loro opere, è necessario attuare processi di razionalizzazione della componente immobiliare, che puntino a individuare i beni da tutelare e destinare a nuovi e più efficienti funzioni.
Ne parla il Dott. Davide Bertolli dello Studio Bertolli & Associati nell’intervista rilasciata a Monitor Immobiliare, visibile al seguente link.

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prova cessioni intracomunitarie beni

Prova delle cessioni intracomunitarie di beni: linea dura della Cassazione

Con l’Ordinanza 9717/2018 la Suprema Corte ribadisce l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è il cedente che deve dimostrare, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, l’effettivo trasporto dei beni in altro stato membro.

Tuttavia, con questa ultima pronuncia, i giudici introducono un’ulteriore limitazione rispetto al passato, affermando che i documenti atti a fornire la prova della cessione sono i CMR timbrati e firmati da tutti i soggetti coinvolti (cedente, trasportatore e destinatario), ovvero i contratti commerciali, mentre non hanno alcuna valenza documenti di origine privata quali le fatture emesse o la documentazione bancaria attestante il pagamento della fornitura.

Queste affermazioni, in realtà, si pongono in contrasto con un principio più volte ribadito (e ormai consolidato) in precedenti pronunce della Cassazione e della Corte di Giustizia UE e affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate in alcune risoluzioni (per tutte vedasi la n. 477/2008), secondo il quale il contribuente ha la possibilità di provare l’effettiva consegna delle merci in altro stato UE con ogni mezzo e, in ogni caso, tale prova è frutto di un insieme di documenti, non essendo di per sé sufficiente il solo CMR se non supportato da altre evidenze.

Considerato il crescente impegno che gli organi di controllo impiegano negli accertamenti aventi ad oggetto operazioni intracomunitarie ed esportazioni, diviene fondamentale per tutti gli operatori adottare procedure di vendita idonee a produrre e conservare la documentazione necessaria.

cessione carburanti

Carburanti: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 8/E del 30/04/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’introduzione, con decorrenza 01/07/2018, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti passivi iva.

In particolare è stato chiarito che:

  • nel periodo 01/07/2018-31/12/2018, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione. Restano momentaneamente escluse dalla nuova disciplina le cessioni di carburanti per motori che fanno parte di impianti di riscaldamento, attrezzi di vario genere, ecc. per cui l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019;
  • non è obbligatorio indicare, all’interno del documento, la targa o altri estremi identificativi del veicolo, come avveniva nel caso della scheda carburante;
    se, in un’unica fattura, sono riepilogate più operazioni, solo alcune delle quali soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima forma si imporrà all’intero documento (es. in caso di acquisto di carburante e lavaggio del veicolo);
  • potrà essere emessa in formato elettronico anche la fattura differita, che riepiloghi tutte le cessioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un documento di trasporto o altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (es. buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche);
  • sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.