Piccole società benefit crescono – Italia Oggi – 19 dicembre 2016

  • Studio Bertolli
  • 19 Dicembre 2016

Dopo gli Usa il Belpaese è il primo a dotarsi di regole ad hoc. Ma i dubbi non mancano.
Nel mondo oltre 2 mila B-corp. In Italia sono circa 50.
di Maria Chiara Furlò

Puntano al raggiungimento del profitto, ma allo stesso tempo contribuiscono allo sviluppo di benefici per la collettività.

Si chiamano «società benefit» in Italia (dove sono state introdotte dalla legge di Stabilità 2016) o «B-corp» negli Usa, dove sono nate nel 2006. Oggi, questo tipo di società è in rapida diffusione in tutto il mondo: secondo i dati diffusi da B-Lab, l’unico ente di certificazione non profit che attualmente certifica le benefit corporation nel mondo, a livello globale queste società sono oltre 2 mila (erano 125 nel 2008) e tra loro ci sono marchi noti come Patagonia e Kickstarter.
Sono presenti in 50 paesi e in 130 settori differenti, impiegano 150 mila persone, con una media di 75 per ogni azienda, il loro fatturato complessivo è di 22 milioni di euro (con una media di 11 milioni per B-corp) e l’Italia è la loro avanguardia, la seconda community europea dopo l’Olanda. Il modello aziendale è tradizionale, hanno un fatturato, fanno utili e se vogliono si quotano in Borsa. Ma il business deve essere generato mantenendo i più alti standard ambientali e sociali (dai bonus ai dipendenti, al rispetto per l’ambiente e per i lavoratori nei paesi in via di sviluppo).
L’ottica è diversa da quella della corporate social responsibility in quanto questi valori guidano le strategie dell’intero core business dell’azienda e impattano su tutta la sua filiera. Le società benefit ad oggi presenti in Italia sono circa 50 e si stima che nel 2017 possano arrivare a 150.

«Attualmente l’Italia è il primo paese, dopo gli Stati Uniti, ad aver regolamentato le benefit corporation con una normativa specifica, contenuta nella legge n. 208 del 28/12/2015 (appunto, la legge di Stabilità del 2016) ai commi da 376 a 384, segno che anche nel mondo politico e imprenditoriale del paese si sta consolidando l’esigenza di innovare il concetto di “fare impresa” verso logiche di reale sostenibilità sia ambientale che sociale». A dirlo è Davide Bertolli, dottore commercialista e partner di Bertolli e Associati che spiega anche come la nuova disciplina appaia «ben articolata, per quanto necessiti di alcune migliorie in merito ad aspetti particolari, quali le modalità di controllo e verifica degli obblighi di perseguimento delle finalità benefit che, l’impianto sanzionatorio ed eventuali agevolazioni in ambito fiscale».

La normativa in questione prevede che le società benefit possano adottare una qualunque forma societaria prevista dal codice civile, indicando, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire (ad esempio, ambientali, sociali ecc.), bilanciando in tal modo l’interesse dei soci alla massimizzazione del profitto con quello degli altri stakeholders e aderendo ad una logica che potremmo definire «not only for profit».
A livello di informativa, è previsto l’obbligo di redigere una relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che fornisca la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento del beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato, nonché la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno specifico standard di valutazione. È infine prevista una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo. Questa relazione dovrà poi essere pubblicata nel sito internet della società, tuttavia nulla è specificato in merito alle conseguenze del mancato rispetto di tale obbligo.

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Anche il fatto che non siano state previste agevolazioni fiscali a sostegno delle B-corp, secondo Bertolli, «potrebbe essere vantaggioso», in quanto renderebbe non appetibile tale realtà, da parte di soggetti poco trasparenti, riducendo così il pericolo di abusi. In ultima istanza, il commercialista rileva una certa preoccupazione da parte del mondo del non profit in merito al potenziale rischio che tale nuova normativa eserciti un «effetto drenante» di risorse dalle imprese sociali alle società benefit, proprio in ragione del contemperamento degli obiettivi legati al profitto, con quelli connessi al raggiungimento dei benefici comuni.

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